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R.D. 29/06/1939 n. 1127Art. 54-ter. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto, o il suo avente causa, dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese . Art. 54-quater. 1. Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati l'ambito, la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali è subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalità di pagamento del compenso. In caso di opposizione la misura e le modalità di pagamento del compenso sono determinate a norma dell'art. 50, secondo comma. 2. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, essere variate su richiesta di ognu- na delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo. 3. Per la modificazione del compenso si applica l'art. 50, terzo comma. 4. La licenza è revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità prescritte. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria, o il suo avente causa, conceda a terzi l'uso del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario. 5. La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti adottati è effettuata a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. 6. Il decreto di concessione della licenza, quello di variazione delle condizioni relative, quello di revoca e la determinazione o la variazione del compenso sono pubblicati nel Bollettino dei brevetti e annotati nel [registro dei brevetti] (ora raccolta degli originali dei brevetti) Art. 54-quinquies. 1. La licenza obbligatoria è altresì revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se e quando le circostanze che ne hanno determinato la concessione cessano di esistere ed è improbabile che tornino a verificarsi. 2. La revoca può essere richiesta dal titolare del brevetto con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi che ne dà pronta notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, può opporsi motivatamente alla revoca, con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Si applicano gli articoli 4 e 5 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 360. 3. In caso di revoca colui che aveva ottenuto la licenza può attuare l'invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi. Art. 54-sexies. (abrogato dal D.Lg. 19/03/1996 n. 198 art. 21) Art. 55. Il brevetto decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla scadenza della tassa annuale dovuta, osservate le disposizioni degli articoli seguen ti. Art. 56. Trascorso il mese di scadenza della tassa annuale e trascorsi altresì inutilmente i successivi sei mesi di cui all'art. 47, e comunque scaduto il termine utile per il pagamento della tassa, l'Ufficio italiano brevetti e marchi notifica all'interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato, nel termine prescritto, il pagamento della tassa dovuta. L'Ufficio, dopo trenta giorni dalla comunicazione anzidetta, dà atto nel [registro dei brevetti] (ora raccolta degli originali dei brevetti), con apposita annotazione, dell'avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento del- la tassa annuale, pubblicando poi nel Bollettino la notizia della decadenza stessa. Art. 57. Il titolare del brevetto, ove possa provare di aver tempestivamente effettuato il pagamento, può chiedere, con ricorso alla Commissione dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino, l'annullamento dell'anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione. La Commissione procede udita la parte interessata, o i suoi incaricati, e tenute presenti le loro eventuali osservazioni scritte. Tanto della presentazione del ricorso, quanto del dispositivo della sentenza deve essere presa nota nel [registro dei brevetti] (ora raccolta degli originali dei brevet- ti) e pubblicata notizia nel Bollettino. Art. 58. Intervenuta la pubblicazione di cui all'art. 56 e trascorsi sei mesi da tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto s'intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell'ultimo anno pel quale sia stata pagata ultimamente la tassa. Art. 59. Il brevetto è nullo: 1) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 16 e 17; 2) se l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla; 3) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale; 4) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'inventore non si sia valso delle facoltà accordategli dall'art. 27- bis. Se le cause di nullità di cui sopra colpiscono solo parzialmente il brevetto la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso. Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diver- so brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggiore durata. Art. 59-bis. La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica: a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella mi- sura in cui siano già stati eseguiti. In questo caso tuttavia il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto. Art. 59-ter. Il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi da annotare sul [registro dei brevetti] (ora raccolta degli originali dei brevetti). Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o sentenze che attribuiscono o accertano diritti patrimoniali di terzi sul brevetto ovvero domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti, la rinunzia è senza effetto se non accompagnata da consenso scritto dai terzi medesimi. Art. 59-quater. Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare alla quale debbono unirsi la descrizione e i disegni modificati. Ove l'Ufficio accolga l'istanza il richiedente dovrà provvedere a versare nuovamente la tassa di cui al punto 3) dell'art. 44 qualora si fosse già provveduto alla stampa del bre vetto originariamente concesso. L'istanza di limitazione non può essere accolta se è pendente un giudizio di nullità del brevetto e finché non sia passata in giudicato la relativa sentenza. Neppure può essere accolta in mancanza del consenso delle persone indicate nel comma 2 dell'art. 59ter. L'Ufficio pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione del brevetto. TITOLO VI Espropriazione Art. 60. I diritti di brevetto, anche se derivanti da domande in corso, possono es- sere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità. L'espropriazione può essere limitata al diritto di usare dell'invenzione per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni contenute negli articoli 54-quater e seguenti in quanto compatibili. L'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi brevetti di titolari italiani, trasferisce all'Amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere brevetti all'estero, salvo rinuncia o limitazioni dell'Amministrazione stessa. Art. 61. L'espropriazione ha luogo per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese, o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi. Il decreto di espropriazione dell'interesse della difesa militare del Paese, quando venga emanato prima della stampa prescritta nell'art. 38, potrà contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto dell'invenzione. La violazione del segreto è punita ai sensi dell'art. 262 del codice penale. Art. 62. Nel decreto di espropriazione per pubblica utilità, è anche fissata l'indennità spettante al titolare del brevetto, sentita la Commissione dei ricorsi; nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, l'indennità può invece essere determinata successivamente. Art. 63. Nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, l'indennità è fissata, in mancanza di accordo fra le parti, da un arbitro nominato dalle parti stesse. Ove le parti non si accordino sulla nomina del- l'arbitro, l'indennità sarà determinata da un collegio arbitrale, composto di tre membri, scelti, uno dall'espropriato, uno dal Ministero proponente e il terzo, con funzione di Presidente, dai due nominati o, in caso di disaccordo, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli arbitri, ad eccezione di quello nominato dall'amministrazione espropriante, dovranno essere scelti fra gli iscritti negli albi dei professionisti. Le norme relative alla procedura da seguire nell'arbitrato e all'onere delle spese saranno stabilite nel regolamento. Art. 64. Il lodo deve essere depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dall'accettazione dell'arbitro o dalla costituzione del collegio arbitrale. é ammessa una sola proroga di non oltre tre mesi. Il lodo deve essere tenuto segreto a richiesta del Ministero espropriante e non è soggetto ad alcun gravame. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia, a domanda dell'interessato, certificato di deposito del lodo con l'indicazione della somma da pagarsi e della persona del creditore. All'inventore, il quale provi di aver perduto il diritto di priorità all'estero per il ritardo della decisione negativa del Ministero in merito alla espropriazione, sarà concesso un equo indennizzo, osservate le norme del presente e dei precedenti articoli. Art. 65. Contro i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità è ammesso ricorso, in sede giurisdizionale, al Consiglio di Stato, tranne per le controversie riguardanti l'ammontare dell'indennità, le quali sono di competenza dell'Autorità giudiziaria. Nei casi però di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, il decreto non è soggetto ad alcun gravame. I decreti di espropriazione devono essere annotati nel [registro dei brevetti] (ora raccolta degli originali dei brevetti) a cura dell'Ufficio. TITOLO VII Trascrizione Art. 66. Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi: 1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono, in tutto o in parte, diritti su brevetti nazionali per invenzioni industriali; |
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